Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37761/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate procedural rules on cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Beshaj Dorian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to acquit him on specific evidence evaluation grounds. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints which are not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: Mere complaints regarding factual evaluation or lack of acquittal pronouncements do not constitute grounds for cassation and are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility factual complaints procedural violation evidence evaluation acquittal pronouncement evasione all'obbligo di contribuzione dazi doganali non pagati aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
pen, con riferimento alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Beshaj Dorian, nato in Albania il 31.10.1981 avverso la sentenza del 16 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen, con riferimento alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che tale motivo risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato l'insussistenza di elementi giustificativi della mancata risposta al suono del campanello, condotta idonea ad integrare il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022