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Ordinanza — n. 37755/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37755/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Delorie Anna nata a Roma il 26/01/1981 2. Bevilacgua Salvatore nato a Caserta il 22/03/1965 3. Bogdan Antonio Dando nato in Svezia il 15/01/1971 4. Bogdan Kevin nato a Brescia il 13/03/1994 avverso la sentenza del 1/07/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi e la memoria di parte; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che motivi di ricorso degli imputati - relativi 1) alla responsabilità per i reati di cui all'art. 633 cod. pen., anche in ragione del rigetto della richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, e all'art. 336 cod. pen., 2) al mancato riconoscimento dell'art. 393-bis cod. pen., 3) all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 633 cod. pen., 4) al riconoscimento delle aggravanti di cui all'art, 61 n. 2 cod. pen. e della recidiva, nonché 5) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen, e delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere interamente versati in fatto, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 10 - con riferimento al reato di occupazione abusiva ed, in particolare, sulla assenza di buona fede ;n capo agli imputati - pag. 11 con riferimento alla insussistenza della scriminate richiesta - pag. 12 e 13 con riferimento al trattamento sanzionatorio).

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen, art. 336 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37755/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato, inoltre, che, stante in numerosi atti interruttivi della prescrizione, il termine massimo di prescrizione del reato di occupazione abusiva è di anni 7 e mesi 6 e, pertanto, i reati si sono prescritti il 10 luglio 2021, dieci giorni dopo la sentenza di appello. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato ricusazione del pubblico ministero concussione oltraggio alla corte revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
art. 336 cod. pen
pen., anche in ragione del rigetto della richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, e all'art. 336 cod. pen., 2) al mancato riconoscimento dell'art.
art. 393-bis cod. pen
pen., 2) al mancato riconoscimento dell'art. 393-bis cod. pen., 3) all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Delorie Anna nata a Roma il 26/01/1981 2. Bevilacgua Salvatore nato a Caserta il 22/03/1965 3. Bogdan Antonio Dando nato in Svezia il 15/01/1971 4. Bogdan Kevin nato a Brescia il 13/03/1994 avverso la sentenza del 1/07/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi e la memoria di parte; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che motivi di ricorso degli imputati - relativi 1) alla responsabilità per i reati di cui all'art. 633 cod. pen., anche in ragione del rigetto della richiesta di sequestro preventivo dell'immobile, e all'art. 336 cod. pen., 2) al mancato riconoscimento dell'art. 393-bis cod. pen., 3) all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 633 cod. pen., 4) al riconoscimento delle aggravanti di cui all'art, 61 n. 2 cod. pen. e della recidiva, nonché 5) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen, e delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere interamente versati in fatto, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 10 - con riferimento al reato di occupazione abusiva ed, in particolare, sulla assenza di buona fede ;n capo agli imputati - pag. 11 con riferimento alla insussistenza della scriminate richiesta - pag. 12 e 13 con riferimento al trattamento sanzionatorio).

Osservato, inoltre, che, stante in numerosi atti interruttivi della prescrizione, il termine massimo di prescrizione del reato di occupazione abusiva è di anni 7 e mesi 6 e, pertanto, i reati si sono prescritti il 10 luglio 2021, dieci giorni dopo la sentenza di appello. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consiglie elatore