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Ordinanza — n. 37754/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37754/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferroni Paolo nato a Roma il 4/07/1945 Valentini Mirella nata a Roma il 1/06/1950 avverso la sentenza del 1/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria di parte; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che i motivi di ricorso degli imputati - relativi alla carenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia (idoneità della condotta, sotto il profilo oggettivo e dolo specifico, sotto il profilo soggettivo), oltre ad essere interamente versati in fatto, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 e 7).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6 e 7).

Parole chiave

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denuncia mendace allegazioni fattuali non credibili accuse di abuso accuse di truffa perseguimento penale per diffamazione irregolarità finanziarie
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferroni Paolo nato a Roma il 4/07/1945 Valentini Mirella nata a Roma il 1/06/1950 avverso la sentenza del 1/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria di parte; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che i motivi di ricorso degli imputati - relativi alla carenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia (idoneità della condotta, sotto il profilo oggettivo e dolo specifico, sotto il profilo soggettivo), oltre ad essere interamente versati in fatto, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 e 7).

Ritenuto, pertanto, che il ricorsi deveitessere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consiglier tore Ti Preld