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Ordinanza — n. 37753/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigation claims lacking specific factual and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sait Ersan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ersan argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances and should have reduced his sentence, but the Court found these claims lacked the required specificity and legal reasoning. Consequently, the Court ruled that such generic arguments are not admissible in a review proceeding because they merely repeat issues already properly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Generic claims for mitigation without specific factual and legal grounds are inadmissible in cassation proceedings as they lack censorial pertinence and merely reproduce issues already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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generic mitigation cassation admissibility specific factual grounds legal reasoning requirement review procedure limits attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da SAIT ERSAN, nato a Modena il 19/04/1982 avverso la sentenza del 13 luglio 2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche e chiede la riduzione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che le sorreggono;

Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consiglier- -ste ore Il Preídente tis