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Ordinanza — n. 37750/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal and factual critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37750/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chiarmonte Massimo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the grounds for appeal were not permitted in a legitimacy proceeding because they lacked the necessary critical analysis of the lower court's arguments. Furthermore, the first ground regarding evidence distortion was deemed generic as it failed to specify factual and legal reasons supporting the request.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals in legitimacy proceedings must be based on a necessary critical analysis of the decision's arguments; generic claims without specific factual and legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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legitimacy proceeding inadmissible appeal critical analysis generic grounds procedural costs Cassa delle ammende Italian Civil Code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da CHIARAMONTE MASSIMO, nato a Palermo il 22/06/1971 avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Considerato inoltre che il primo motivo di ricorso, relativo al travisamento della prova, risulta generico in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigli tensore Il Pres e;i