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Ordinanza — n. 37749/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as admissibility issues bar review of factual grievances and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Amira Kiram inadmissible. The court ruled that all three grounds of the appeal constituted mere factual complaints and were already adequately examined and rejected by the lower court with proper legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 612 c.p.; Art. 366 c.p.: Appeals in cassation cannot be based on mere factual grievances or re-examination of facts already decided by the court of first instance, as such arguments are inadmissible under the principle of admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility mere factual grievances re-examination of facts procedural costs award sentencing mitigation review attenuazione della pena sanzioni pecuniarie sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 612 c.p.
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che censura l'omessa motivazione in ordine alla derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 612 c.p.
Art. 366 c.p.
art. 337 c.p
art. 612 c.p
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che censura l'omessa motivazione in ordine alla derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 612 c.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Amira Kiram nato in Tunisia il 5.11.1981 avverso la sentenza del 17 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che censura l'omessa motivazione in ordine alla derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 612 c.p. in luogo del più grave reato di resistenza al pubblico ufficiale non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che motiva la decisione tenendo in considerazione le precedenti condanne rilevando, peraltro, l'assenza di elementi valutabili al fine di attenuare il trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissib le, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così