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Ordinanza — n. 37748/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for attempted robbery and the lack of mitigating circumstances, but the Court found these grounds to be mere factual complaints and legally unfounded. Consequently, the Court rejected the arguments as already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 385 comma 4 c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or manifestly unfounded legal arguments are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints manifestly unfounded attempted robbery mitigating circumstances recidiva nell'infrazione condono delle spese procedurali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Art. 385 comma 4 c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Franceschini Francesco nato a Catania il 16.06.1971 avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da rnere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385 comma 4 risulta manifestamente infondato perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso che censura l'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito che motiva la decisione tenendo in considerazione i precedenti del prevenuto e il comportamento susseguente al reato rilevando l'assenza di elementi valutabili al fine di attenuare ulteriormente il trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 1.07.2