Ordinanza — n. 37745/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da Orlando Vincenzo nato a Firenze il 17/07/1993 Avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 25/01/2021 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, con cui si eccepisce la nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il I.° luglio 2
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 37745/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il I.° luglio 2
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da Orlando Vincenzo nato a Firenze il 17/07/1993 Avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 25/01/2021 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, con cui si eccepisce la nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il I.° luglio 2