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Ordinanza — n. 37744/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37744/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Citro Matteo, nato a Battipaglia il 08.03.1980 avverso la sentenza del 08 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Sale rno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, attinenti al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e all'erronea qualificazione giuridica del fatto, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, giac:ché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell"art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, risulta limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile soltanto nel caso di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. e all'erronea qualificazione giuridica del fatto, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, giac:ché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell"art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, risulta limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile soltanto nel caso di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr.

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato cancellazione dall'albo avvocati esame di cassazione abbandono del procedimento per infrazione stradale revisione della sentenza penale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Citro Matteo, nato a Battipaglia il 08.03.1980 avverso la sentenza del 08 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Sale rno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, attinenti al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e all'erronea qualificazione giuridica del fatto, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, giac:ché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell"art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, risulta limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile soltanto nel caso di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr.

Sez. 2, n. 14377 del 31/0:3/2021, Rv. 281116); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10