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Ordinanza — n. 37743/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of required reasoning under new plea system rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via summary procedure because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant, D'Ambra, challenged a second-instance judgment that accepted a plea bargain without addressing specific statutory grounds for acquittal or proof nullity. The court ruled that under the new plea system, the second-instance judge is not required to justify non-acquittal if the defendant has waived appeal grounds, rendering the current appeal procedurally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives appeal grounds under the new plea system, the second-instance judge's cognition is limited to non-waived reasons, and appeals based on waived grounds or lack of specific reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea bargain system waiver of appeal grounds summary procedure dismissal second instance reasoning rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione ammortamento del prestito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Ambra Massimiliano, nato a Catania il 18.07.1985 avverso la sentenza del 1 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de piano, perché proposto per motivi non consentiti. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1