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Ordinanza — n. 37742/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal censure in summary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fulle Simon inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a summary judgment regarding a penalty imposed upon request, arguing a violation of law. The court ruled that the cited errors were merely evocative and did not meet the strict requirements for legal censure in summary proceedings, leading to a dismissal and cost award.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. proc. pen.; Art. 133 c.p.p.: In summary proceedings where penalties are imposed upon request, appeals must contain precise legal censure; merely evocative allegations of legal violation are inadmissible.

Parole chiave

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summary proceedings penalty upon request inadmissible appeal legal censure procedural defect court of cassation costs award commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. proc. pen.
Art. 133 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Fulle Simon, nato a Riva del Garda il 22.04.1980 avverso la sentenza del 5 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Pavia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativEr del vizio di violazione di legge di cui all'art. 133 cod. proc. esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preiiente