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Ordinanza — n. 37740/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37740/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37740/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scarcella Rocco nato a Rosarno il 7/05/1975 avverso la sentenza del 13/07/2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso - relativo all'aumento in continuazione operato sulla pena inflitta a Scarcella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nei determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare 'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37740/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nei determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare 'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

Parole chiave

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aggravamento della pena proporzionalità della pena formazione di una pena complessiva maggiorazione dissuasiva traffico aggravato di cocaina riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scarcella Rocco nato a Rosarno il 7/05/1975 avverso la sentenza del 13/07/2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso - relativo all'aumento in continuazione operato sulla pena inflitta a Scarcella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nei determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare 'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. per). e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C