Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repetitive grounds and merits issues not allowed in review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a conviction for injuries and mental capacity, arguing for nullity and acquittal. The court rejected these claims as they were either repetitive of the appellate court's reasoning or legally impermissible in the stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat the grounds of the appeal or concern merits issues already fully examined by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sciammarella Gianni nato a Paola il 19/06/1976 avverso la sentenza del 22/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria dell'imputato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che I primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa nullità del giudizio in relazione al rigetto della richiesta di rito abbreviato, è meramente re iterativo del motivo di appello, cui la Corte ha fornito motivata risposta priva di fratture logiche (v, pag. 2);
Ritenuto inoltre che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso relativi al mancato proscioglimento per vizio totale di mente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità del reato di lesioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg, 2-3); Considerato altresì che quanto al mancato disconoscimento della recidiva la censura è pure manifestamente infondata avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci