Ordinanza — n. 37738/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MINDOPI EDOARDO nato a ROMA il 03/12/1973 nel procedimento a carico di: BENCIVENGA LUCIO nato a LARIANO il 13/12/1968 BASTIANELLI GABRIELE nato a VELLETRI il 12/12/1989 BENCIVENGA MELISSA nato a VELLETRI il 28/08/1992 avverso la sentenza del 05/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Ritenuto che la censura relativa alla nullità della sentenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei tre imputati per il reato di calunnia avverso la parte civile non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 37738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso il motivo t'f., all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione del G.u.p. ritiene insussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 368 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MINDOPI EDOARDO nato a ROMA il 03/12/1973 nel procedimento a carico di: BENCIVENGA LUCIO nato a LARIANO il 13/12/1968 BASTIANELLI GABRIELE nato a VELLETRI il 12/12/1989 BENCIVENGA MELISSA nato a VELLETRI il 28/08/1992 avverso la sentenza del 05/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Ritenuto che la censura relativa alla nullità della sentenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei tre imputati per il reato di calunnia avverso la parte civile non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ogni caso il motivo t'f., all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione del G.u.p. ritiene insussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 368 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il