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Ordinanza — n. 37735/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of new substantive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The appellant's sole ground merely reiterated the criticism raised in the second instance without addressing the appellate court's sufficient reasoning regarding the formal concurrence of crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or manifestly unfounded, particularly when it merely reiterates arguments already dismissed with adequate and exhaustive reasoning by the lower court.

Parole chiave

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generic appeal manifest unfoundedness reiterative argument formal concurrence of crimes procedural costs Cassa delle ammende second instance review concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Narva Mori Karla Fiorella Milagros nata a Lima il 25/03/199d avverso la sentenza del 29/11/2021 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dell'unico motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta ( v. pag.3 in merito alla correttezza della configurazione del concorso formale di reati nel caso in cui la resistenza venga posta in essere nei cònfronti di più pubblici ufficiali).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1