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Ordinanza — n. 37733/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37733/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Talbi Nazmi alias Hamsi Kais nato in Tunisia il 3/01/2004 avverso la sentenza del 11/02/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. peri, poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. prec. peri. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep 01./0212018, Oboroc,T.,anut Rv. 272014).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in guanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano motivi di cassazione persecuzione dei Tamil domanda d'asilo tibetana ricorso per cassazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Talbi Nazmi alias Hamsi Kais nato in Tunisia il 3/01/2004 avverso la sentenza del 11/02/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. peri, poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. prec. peri. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep 01./0212018, Oboroc,T.,anut Rv. 272014).

All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in guanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis