Recourse dismissed for inadmissibility due to repetitive recidivism arguments already refuted by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tamburelli Fabrizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had correctly identified that the applicant's arguments regarding the lack of motivation for the recidivism finding were repetitive and already refuted. Consequently, the court upheld the existence of six prior final judgments for similar crimes, confirming the applicant's criminal capacity and indifference to penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal relies on arguments regarding the lack of motivation for a finding of recidivism that have already been correctly refuted by the territorial court, the appeal must be declared inadmissible as repetitive.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURRELLI FABRIZIO nato a ROMA il 12/03/1991 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tamburelli Fabrizio; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva risultano reiterativi di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale; considerato che corretto risulta il riferimento all'esistenza dei presupposti della ritenuta recidiva, avendo la Corte territoriale evidenziato come la stessa trovasse fondamento nella presenza di ben sei sentenze passate in giudicato per reati della stessa indole (tra i quali ritenuto sintomatico il delitto di rapina a mano armata oltre ai delitti in materia di stupefacenti) avendo dato conto del perché il reato contestato, seppure mitemente sanzionato, è indice rivelatore di attuale capacità criminale ed indifferenza alla sanzione penale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23