Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37648/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding necessity defense and intimidation threat in administrative detention case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37648/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court incorrectly dismissed the necessity defense. The appellant argued he fled to chase his son, a version the appellate court found uncredible due to the date of escape, while also upholding the finding of an intimidation threat against the officer. The court ruled that the lower court's reasoning was legally sound and the appellant's arguments lacked factual basis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The necessity defense is rejected when the factual version is uncredible, and an intimidation threat remains valid even if the intended goal was not achieved or not witnessed by a third party.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessity defense intimidation threat administrative detention inadmissible appeal factual credibility minaccia contro le autorità minaccia non comprovata pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.
Art. 641 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELL-I AGOSTINO nato a TARANTO il 05/05/1981 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Petruzzelli Agostino; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si censura l'omessa applicazione dello stato di necessità, esclusa con motivazione logica dalla Corte di appello che rilevava la non credibile versione resa dal ricorrente secondo cui si sarebbe allontanato dall'abitazione per inseguire il figlio di due anni che aveva trovato la porta rimasta aperta per il caldo (dato storicamente smentito dalla Corte alla luce della data dell'evasione avvenuta il 18 febbraio 2019), risulta declinato in fatto; ritenuto che adeguata e corretta giuridicamente si rivela la decisione nella parte in cui ha ritenuto la minaccia tesa ad intimidire il verbalizzante ed impedire l'attività istituzionale conclusa con la denuncia, a nulla rilevando che non avesse raggiunto lo scopo, ovvero, che la minaccia non fosse stata udita da persona terza, evenienza che il ricorrente intendeva apoditticamente valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i