Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already refuted by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the reclassification of facts under Article 73, paragraph 5 of D.P.R. n. 309/90, but these claims were deemed identical to those previously rejected by the Court of Appeal. The court ruled that since the lower court adequately refuted the arguments and weighed the significant quantity of drugs as evidence of organized crime, the appeal lacked novelty and merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of those already refuted in the judgment under review or if they do not raise new issues distinct from the previous decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNACCONE GUGLIELMO nato a NAPOLI il 30/03/1983 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Guglielmo Iannaccone; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso con cui censura l'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, risulta riproduttivo di argomentazioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha comunque assegnato rilievo al notevole dato ponderale (2.670 dosi) tale da denotare diffusa vendita illecita stupefacenti e l'inserimento del ricorrente in un contesto di criminalità organizzata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2