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Ordinanza — n. 37646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSANO DOMENICO nato a LECCE il 28/01/1960 avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di LECCE ,riatn-al.a4&e-a41e-p a rti; C-e7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia Domenico Persano impugna la sentenza del Tribunale di Lecce con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui .all'art. 385 cod. pen.. 2.11 ricorrente censura la omessa motivazione con paricolare riferimento all'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia Domenico Persano impugna la sentenza del Tribunale di Lecce con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui .all'art. 385 cod. pen.. 2.11 ricorrente censura la omessa motivazione con paricolare riferimento all'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivo insorto dopo la fuga evasione all'obbligo di contribuzione persecuzione determinante per la fuga motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia Domenico Persano impugna la sentenza del Tribunale di Lecce con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui .all'art.
art. 385 cod. pen
pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui .all'art. 385 cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
2.11 ricorrente censura la omessa motivazione con paricolare riferimento all'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSANO DOMENICO nato a LECCE il 28/01/1960 avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di LECCE ,riatn-al.a4&e-a41e-p a rti; C-e7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia Domenico Persano impugna la sentenza del Tribunale di Lecce con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui .all'art. 385 cod. pen.. 2.11 ricorrente censura la omessa motivazione con paricolare riferimento all'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis