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Ordinanza — n. 37645/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALLARO ALESSIO nato a PALERMO il 30/04/1995 FICARRA LUCA ROBERTO nato a PALERMO il 18/12/1982 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da Cavallaro Alessio e Ficarra Luca Roberto; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); considerato che, con riferimento al ricorso di Ficarra, il primo motivo, oltre ad essere riproduttivo di identiche doglianze, è anche declinato in fatto nella parte in cui tende ad accreditare una differente ricostruzione della vicenda adeguatamente vagliata dai Giudici di merito (pag. 3 sentenza impugnata); che il secondo motivo, afferente alla dedotta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. in quanto l'auto sottratta sarebbe stata trovata aperta, l'evenienza, oltre ad essere stata smentita dal proprietario del mezzo che aveva dichiarato di aver regolarmente chiuso a chiave l'auto, risulta inconferente rispetto alla dedotta censura in ordine all'aggravante dell'esposizione alla pubblica; considerato che, con riferimento al ricorso di Cavallaro, il primo motivo in ordine alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha reso corretta motivazione avendo evidenziato come il fatto fosse manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine tanto da corroborare un giudizio di aggravata pericolosità palesando il reato commesso il modus vivendi del ricorrente; che, in ordine alle censure afferenti la mancata concessione delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha reso coerente e logica motivazione prendendo in esame i requisiti previsti dall'art. 133 cod. pen. tanto ridurre in maniera significativa la pena ma confermando il giudizio di primo grado in ordine all'insussistenza dei presupposti per riconoscere le attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali e delle modalità dell'azione oltre che a causa dell'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 37645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); considerato che, con riferimento al ricorso di Ficarra, il primo motivo, oltre ad essere riproduttivo di identiche doglianze, è anche declinato in fatto nella parte in cui tende ad accreditare una differente ricostruzione della vicenda adeguatamente vagliata dai Giudici di merito (pag. 3 sentenza impugnata); che il secondo motivo, afferente alla dedotta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. in quanto l'auto sottratta sarebbe stata trovata aperta, l'evenienza, oltre ad essere stata smentita dal proprietario del mezzo che aveva dichiarato di aver regolarmente chiuso a chiave l'auto, risulta inconferente rispetto alla dedotta censura in ordine all'aggravante dell'esposizione alla pubblica; considerato che, con riferimento al ricorso di Cavallaro, il primo motivo in ordine alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha reso corretta motivazione avendo evidenziato come il fatto fosse manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine tanto da corroborare un giudizio di aggravata pericolosità palesando il reato commesso il modus vivendi del ricorrente; che, in ordine alle censure afferenti la mancata concessione delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha reso coerente e logica motivazione prendendo in esame i requisiti previsti dall'art. 133 cod. pen. tanto ridurre in maniera significativa la pena ma confermando il giudizio di primo grado in ordine all'insussistenza dei presupposti per riconoscere le attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali e delle modalità dell'azione oltre che a causa dell'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria eccezione di buona fede ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate lacune probatorie spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALLARO ALESSIO nato a PALERMO il 30/04/1995 FICARRA LUCA ROBERTO nato a PALERMO il 18/12/1982 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da Cavallaro Alessio e Ficarra Luca Roberto; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); considerato che, con riferimento al ricorso di Ficarra, il primo motivo, oltre ad essere riproduttivo di identiche doglianze, è anche declinato in fatto nella parte in cui tende ad accreditare una differente ricostruzione della vicenda adeguatamente vagliata dai Giudici di merito (pag. 3 sentenza impugnata); che il secondo motivo, afferente alla dedotta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. in quanto l'auto sottratta sarebbe stata trovata aperta, l'evenienza, oltre ad essere stata smentita dal proprietario del mezzo che aveva dichiarato di aver regolarmente chiuso a chiave l'auto, risulta inconferente rispetto alla dedotta censura in ordine all'aggravante dell'esposizione alla pubblica; considerato che, con riferimento al ricorso di Cavallaro, il primo motivo in ordine alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha reso corretta motivazione avendo evidenziato come il fatto fosse manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine tanto da corroborare un giudizio di aggravata pericolosità palesando il reato commesso il modus vivendi del ricorrente; che, in ordine alle censure afferenti la mancata concessione delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha reso coerente e logica motivazione prendendo in esame i requisiti previsti dall'art. 133 cod. pen. tanto ridurre in maniera significativa la pena ma confermando il giudizio di primo grado in ordine all'insussistenza dei presupposti per riconoscere le attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali e delle modalità dell'azione oltre che a causa dell'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C