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Ordinanza — n. 37643/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37643/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNIA SALVATORE nato a VICO EQUENSE il 26/07/1981 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Sannia Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per la non riconosciuta causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, tenuto conto che la causa di non punibilità citata non rientra tra le ipotesi in cui può applicarsi la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926); osservato che, in ogni caso, il ricorrente aveva rinunciato al motivo attraverso il quale si richiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen., tenendo fermo il solo motivo afferente il trattamento sanzionatorio insistendo per la sola riduzione della pena, tra l'altro concessa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di'euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. proc. pen
267926); osservato che, in ogni caso, il ricorrente aveva rinunciato al motivo attraverso il quale si richiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNIA SALVATORE nato a VICO EQUENSE il 26/07/1981 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Sannia Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per la non riconosciuta causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, tenuto conto che la causa di non punibilità citata non rientra tra le ipotesi in cui può applicarsi la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265;

Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926); osservato che, in ogni caso, il ricorrente aveva rinunciato al motivo attraverso il quale si richiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen., tenendo fermo il solo motivo afferente il trattamento sanzionatorio insistendo per la sola riduzione della pena, tra l'altro concessa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di'euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2