Ordinanza — n. 37642/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARSKI TOMASZ PAWEL nato il 30/10/1976 avverso Ja sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Zarski Tomasz Pawel; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha espressamente fatto riferimento al controllo protratto per circa mezzora e all'insistente citofonata ed all'azionamento dei dispositivi sonori e lampeggianti senza che il ricorrente risultasse presente nella abitazione, solidi elementi posti a sostegno dell'accertata evasione con cui il ricorrente non si confronta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37642/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARSKI TOMASZ PAWEL nato il 30/10/1976 avverso Ja sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Zarski Tomasz Pawel; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha espressamente fatto riferimento al controllo protratto per circa mezzora e all'insistente citofonata ed all'azionamento dei dispositivi sonori e lampeggianti senza che il ricorrente risultasse presente nella abitazione, solidi elementi posti a sostegno dell'accertata evasione con cui il ricorrente non si confronta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARSKI TOMASZ PAWEL nato il 30/10/1976 avverso Ja sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Zarski Tomasz Pawel; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha espressamente fatto riferimento al controllo protratto per circa mezzora e all'insistente citofonata ed all'azionamento dei dispositivi sonori e lampeggianti senza che il ricorrente risultasse presente nella abitazione, solidi elementi posti a sostegno dell'accertata evasione con cui il ricorrente non si confronta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09