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Ordinanza — n. 37642/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37642/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37642/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARSKI TOMASZ PAWEL nato il 30/10/1976 avverso Ja sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Zarski Tomasz Pawel; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha espressamente fatto riferimento al controllo protratto per circa mezzora e all'insistente citofonata ed all'azionamento dei dispositivi sonori e lampeggianti senza che il ricorrente risultasse presente nella abitazione, solidi elementi posti a sostegno dell'accertata evasione con cui il ricorrente non si confronta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37642/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARSKI TOMASZ PAWEL nato il 30/10/1976 avverso Ja sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Zarski Tomasz Pawel; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha espressamente fatto riferimento al controllo protratto per circa mezzora e all'insistente citofonata ed all'azionamento dei dispositivi sonori e lampeggianti senza che il ricorrente risultasse presente nella abitazione, solidi elementi posti a sostegno dell'accertata evasione con cui il ricorrente non si confronta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale versamento dell'anticipo delle spese eccezioni processuali tardive addebito di tasse
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARSKI TOMASZ PAWEL nato il 30/10/1976 avverso Ja sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Zarski Tomasz Pawel; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha espressamente fatto riferimento al controllo protratto per circa mezzora e all'insistente citofonata ed all'azionamento dei dispositivi sonori e lampeggianti senza che il ricorrente risultasse presente nella abitazione, solidi elementi posti a sostegno dell'accertata evasione con cui il ricorrente non si confronta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09