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Ordinanza — n. 37640/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37640/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37640/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONGA EUGENIO nato a NAPOLI il 26/03/1964 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Ronga Eugenio; OSSERVA Ritenuto che in ordine al motivo con il quale si richiede la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva qualificata non sussiste un concreto interesse in capo al ricorrente essendo il motivo dedotto in sede di gravame manifestamente infondato; osservato che corretta deve, pertanto, ritenersi la risposta al motivo di gravame fornita dai Giudici di merito che, prendendo atto della contestata recidiva qualificata, hanno escluso la possibilità di riconoscere la prevalenza alle riconosciute attenuanti generiche (in tal senso la frase a mente della quale la Corte di appello fa presente che il primo giudice aveva determinato la pena partendo dal minimo edottale e le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alla contestata recidiva qualificata; considerato, infatti, che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37640/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale tempestività dell'inoltro dichiarazione fiscale tardiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONGA EUGENIO nato a NAPOLI il 26/03/1964 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Ronga Eugenio; OSSERVA Ritenuto che in ordine al motivo con il quale si richiede la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva qualificata non sussiste un concreto interesse in capo al ricorrente essendo il motivo dedotto in sede di gravame manifestamente infondato; osservato che corretta deve, pertanto, ritenersi la risposta al motivo di gravame fornita dai Giudici di merito che, prendendo atto della contestata recidiva qualificata, hanno escluso la possibilità di riconoscere la prevalenza alle riconosciute attenuanti generiche (in tal senso la frase a mente della quale la Corte di appello fa presente che il primo giudice aveva determinato la pena partendo dal minimo edottale e le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alla contestata recidiva qualificata; considerato, infatti, che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci