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Ordinanza — n. 37636/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37636/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Emmanuel Onyka Friday, nato a Idumuesah (Mgeria) il 20/3/1985 avverso la sentenza del 4/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso, in punto di eccessività della pena e sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37636/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 7.

Parole chiave

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atto sessuale con un detenuto importazione illegale di stupefacenti traffico aggravato di cocaina reati sessuali gravi promovimento della prostituzione immissione di sostanze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Emmanuel Onyka Friday, nato a Idumuesah (Mgeria) il 20/3/1985 avverso la sentenza del 4/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso, in punto di eccessività della pena e sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7.

D.P.R. 309/1990 è strutturata in fatto e investe un aspetto largamente discrezionale del giudizio che non appare inficiato dalla illogicità delle argomentazioni nella valutazione della significatività del contributo collaborativo, rivelatosi del tutto generico quanto all'identità della persona che gli aveva consegnato lo stupefacente, e congruamente motivato, quanto al discostamento della pena dal minimo edittale, in ragione della gravità del fatto, avente ad oggetto l'importazione - mediante ingestione- di 74 ovuli di eroina risultata contenere grammi 545, 525 di principio attivo pari a 21821 dosi singole medie; 11, Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere e nsore Il Presi