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Ordinanza — n. 37634/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against non-appealable archiving orders as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by the Barone family against an archiving order inadmissible. The applicants argued that the order lacked appealability, violating constitutional rights, but the court noted that Article 410-bis of the Criminal Procedure Code strictly limits remedies to a complaint or a request for revocation. Consequently, the court ruled that the specific procedural defect of the archiving order cannot be challenged via a standard appeal.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; The order of archiving issued by the preliminary investigation judge is non-appealable, and any alleged defects in its reasoning or substantive illegality must be addressed through a complaint or a request for revocation, not a direct appeal.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Archiving Order Non-appealable Preliminary Investigation Procedural Admissibility Request for Revocation Constitutional Rights diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 11 Cost.
art. 410-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle persone offese: caso di ffusione cito 1. Barone Ignazio, nato a Palermo il 14/9/1957 enterow edi p 2. Barone Mario, nato a Palermo il 1/1/1963 ere le gene !dà e ati ide , ficativi, 3. Barone Giovanni, nato a Palermo il 16/5/1959 l'art. 52 3 in quanto.

4. Barone Rosalia, nato a Palermo il 9/5/1975 'ufficio 5. Barone Rita, nato a Palermo il 4/3/1978 nel procedimento a carico di: Culletta Antonino, nato a Messina, il 11/7/1956 avverso l'ordinanza del 26/1/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, cumulativi, sono inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non ricorribile né reclamabile, trattandosi cli ordinanza che ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, il reclamo delle persone offese avverso l'ordinanza di archiviazione emessa, in esito a udienza camerale, dal giudice per le indagini preliminari di Palermo del 11 agosto 2021;Rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen. disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica; che il provvedimento emesso all'esito di tale procedura è per espressa indicazione legislativa non impugnabile pur essendo consentito alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433) che, in ogni caso, esule dalla possibilità di impugnare tale ordinanza, la denuncia di vizio di motivazione sulle censure eventualmente fatte valere dalla parte (e riproposte con l'odierno ricorso nel quale non è messa in discussione la correttezza formale e il rispetto del contraddittorio) ma è contestata, in radice, la illegittimità, anche per contrasto con disposizioni eurounitarie e con gli artt. 3, 24 e 11 Cost., della mancata previsione di impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione pera spetti attinenti al "merito" della decisione;

Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende potendo ravvisarsi colpa nella proposizione dell'odierna impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammen