Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37631/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic liability claim lacking proof and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37631/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the claim for generic liability was merely assertive and lacked factual support, especially given the defendant's confession. The appellant argued for reduced sentencing, but the court found the lower court's reasoning logical based on the concrete execution of drug trafficking in a town center. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Generic liability claims must be substantiated by evidence rather than mere assertions, and excessive sentencing is reviewable only if the lower court's reasoning lacks manifest illogic.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic liability drug trafficking confession evidence excessive sentencing inadmissible appeal manifest illogic procedural costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, C:aridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, oggetto del primo motivo di ricorso, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, C:aridi, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Luise Luigi, nato a Napoli il 6/9/2002 avverso la sentenza del 2/11/2021 della Corte di appello di napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge poiché, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 generico e meramente assertivo attesa anche la confessione dell'imputato sulla destinazione della droga caduta in sequestro alla cessione a terzi.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, oggetto del primo motivo di ricorso, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, C:aridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La sentenza in esame si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 5), valorizzando la gravità del fatto per le concrete modalità esecutive dell'attività di spaccio (l'imputato e il correo avevano allestito la loro stabile attività di spaccio nella piazza centrale di un piccolo centro abitato); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il