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Ordinanza — n. 37630/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for resistance and assault due to prior plea agreement precluding penalty complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37630/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Zavota and Giuliano inadmissible under simplified procedure. Both defendants were convicted of resistance and assault but had previously entered into a plea agreement regarding their liability and culpability. The court ruled that such agreements preclude any subsequent challenges to the penalty's length or reasoning, even when alleging excessive sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A plea agreement on liability and culpability limits the second instance court's cognition and creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal for legality, barring any complaints regarding the agreed-upon penalty.

Parole chiave

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plea agreement preclusion appeal inadmissibility penalty length complaint simplified procedure resistance and assault principio del ne bis in idem allegazioni di persecuzione contraddittorie infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Zavota Carmine, nato a San Giuseppe Vesuviano il 19/3/1980 Giuliano Pasquale, nato a Castellammare di Stabia il 1/8/1983 avverso la sentenza del 3/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi dello Zavota e del Giuliano, entrambi condannati per i reati di resistenza e lesioni, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza con riferimento alla posizone di Pasquale Giuliano, che denuncia vizio di motivazione sul punto) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; che, quanto al ricorso di Carmine Zavota, che denuncia l'eccessivo aumento della pena in sede di continuazione tra reati, deve, parimenti, rilevarsene la indeducibilità poiché, in presenza di accordo sulla pena, non sono deducibili vizi, men che mai di motivazione, sull'entità della pena convenuta tra le parti, a meno che non si versi in ipotesi di illegalità della pena, nella specie non ravvisabile tenuto conto del modesto aumento di pena (mesi quattro di reclusione) per la continuazione tra reati in presenza di pena già aumentata per la recidiva;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eurD in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il