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Ordinanza — n. 37628/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37628/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Magnifici Marco, nato a Roma il 14/4/1970 avverso la sentenza del 14/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 2), valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (gr. 53 di cocaina e gr. 77 di marijuana) incompatibile con una condotta occasionale, anche tenuto conto del possesso di documentazione che comprovava l'assiduità delle condotte di cessione; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena tenuto conto delle argomentazioni (precedenti condanne, anche specifiche) e, peraltro, attestato in misura minima (con riferimento al più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) ed al minimo aumento (mesi tre) a titolo di continuazione;

Regesto Legislator

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 37628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 2), valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (gr. 53 di cocaina e gr. 77 di marijuana) incompatibile con una condotta occasionale, anche tenuto conto del possesso di documentazione che comprovava l'assiduità delle condotte di cessione; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena tenuto conto delle argomentazioni (precedenti condanne, anche specifiche) e, peraltro, attestato in misura minima (con riferimento al più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) ed al minimo aumento (mesi tre) a titolo di continuazione;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti tossicodipendenza consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Magnifici Marco, nato a Roma il 14/4/1970 avverso la sentenza del 14/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 2), valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (gr. 53 di cocaina e gr. 77 di marijuana) incompatibile con una condotta occasionale, anche tenuto conto del possesso di documentazione che comprovava l'assiduità delle condotte di cessione; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena tenuto conto delle argomentazioni (precedenti condanne, anche specifiche) e, peraltro, attestato in misura minima (con riferimento al più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) ed al minimo aumento (mesi tre) a titolo di continuazione;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consiglier stensore Il