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Ordinanza — n. 37626/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37626/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37626/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Khan Jony, nato in Bangladesh il 2/2/1989 avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e qualificazione giuridica del fatto, nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato; il motivo inerente al trattamento punitivo neppure era stato sollevato con i motivi di appello ed è, pertanto, indeducibile;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37626/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti pericolo di reiterazione dipendenza da sostanze precedenti penali rilevanti infrazioni riguardanti la canapa capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Khan Jony, nato in Bangladesh il 2/2/1989 avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e qualificazione giuridica del fatto, nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato; il motivo inerente al trattamento punitivo neppure era stato sollevato con i motivi di appello ed è, pertanto, indeducibile;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere e nsore Il Presidente