Ordinanza — n. 37626/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Khan Jony, nato in Bangladesh il 2/2/1989 avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e qualificazione giuridica del fatto, nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato; il motivo inerente al trattamento punitivo neppure era stato sollevato con i motivi di appello ed è, pertanto, indeducibile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37626/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Khan Jony, nato in Bangladesh il 2/2/1989 avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e qualificazione giuridica del fatto, nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato; il motivo inerente al trattamento punitivo neppure era stato sollevato con i motivi di appello ed è, pertanto, indeducibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere e nsore Il Presidente