Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation outside the scope of legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it attempted to achieve a factual re-evaluation rather than a legality review. The appellant argued for acquittal based on the personal use of seized cocaine, while the lower court rejected this by emphasizing the large quantity (over 1000 doses) derived from 121.3 grams of hashish. The court ruled that such factual arguments fall outside the scope of the cassation procedure, which is limited to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it seeks a mere factual re-evaluation or a new assessment of evidence, as the supreme court's jurisdiction is strictly limited to reviewing the legality of the lower court's decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Filon Cosmin Gabriel, nato in Romania il 16/9/1997 avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata assoluzione per la destinazione a uso personale della cocaina è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag.
5) valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro, incompatibile con la destinazione ad uso esclusivamente personale (hashish del peso complessivo netto di gr. 121,300 da cui erano ricavabili oltre 1000 dosi singole); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es ore Il Presidente