Italian court dismisses appeal regarding accessory penalty omission in plea bargain under mandatory law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the application of mandatory accessory penalties in a plea agreement where the sentence exceeded two years. The court ruled that such penalties are legally required regardless of their omission in the agreement, citing established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. 309/1990; Art. 448, comma 2 bis c.p.p.: When a plea bargain involves a custodial sentence exceeding two years, mandatory accessory penalties must be applied by law, and their omission in the agreement does not justify an appeal for lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARELLA LUIGI nato a SIRACUSA il 20/09/1982 avverso la sentenza del 24/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mazzarella Luigi, che contesta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici con la sentenza di patteggiamento, non è deducibile oltre ad essere manifestamente infondato; rilevato, infatti, che all'imputato è stata applicata la pena nella misura concordata di anni 4 di reclusione e 18 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e che in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374); rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è deducibile, non rientrando tra le ipotesi per cui è proponibile il ricorso ex art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier estensore Il Presidente