Ordinanza — n. 37622/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Schiavone Mattia, nato a Fano il 20/12/1982 avverso la sentenza del 17/1/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per una censura - violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione per la riconducibilità dell'accertata cessione al cd. consumo di gruppo - proposta per motivi non consentiti dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 4), una rivalutazione meramente in fatto della vicenda estranea al sindacato di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37622/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito ha, infatti, valorizzato la circostanza che l'acquirente dello stupefacente aveva, in realtà, corrisposto la somma per l'acquisto personale e dopo l'acquisto stesso (da parte dell'imputato) allontanandosi poi dall'abitazione dello Schiavone ove veniva trovato un quantitativo non proporzionato a quello consegnato al Marchionni; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Schiavone Mattia, nato a Fano il 20/12/1982 avverso la sentenza del 17/1/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per una censura - violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione per la riconducibilità dell'accertata cessione al cd. consumo di gruppo - proposta per motivi non consentiti dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 4), una rivalutazione meramente in fatto della vicenda estranea al sindacato di legittimità.
La Corte di merito ha, infatti, valorizzato la circostanza che l'acquirente dello stupefacente aveva, in realtà, corrisposto la somma per l'acquisto personale e dopo l'acquisto stesso (da parte dell'imputato) allontanandosi poi dall'abitazione dello Schiavone ove veniva trovato un quantitativo non proporzionato a quello consegnato al Marchionni; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden