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Ordinanza — n. 37621/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds already examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mattew Stanley inadmissible due to generic and repetitive grounds. The appellant challenged the denial of general mitigating circumstances and expulsion, arguing the lower court failed to consider all favorable elements. The court ruled that the first-instance judgment was justified and free from manifest illogic, requiring only reference to decisive factors rather than every single argument presented.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if based on generic and repetitive grounds, as the lower court's refusal of general mitigating circumstances is unassailable in cassation if motivated without manifest illogic, requiring only reference to decisive elements rather than exhaustive consideration of all arguments.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility repetitive censure appeal general mitigating circumstances manifest illogic standard Cassation procedural review dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze estremamente preoccupanti importazione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mattew Stanley, nato in Nigeria il 8/1/1996 avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 6), escludendo che l'ammissione dell'addebito, in presenza di un quadro probatorio completo perché l'imputato aveva ingerito gli ovuli nei quali era contenuto lo stupefacente, fosse qualificabile come sintomo di revisione critica della propria condotta; ad analogo esito si prestano le considerazioni della sentenza impugnata sulla disposta espulsione: viene, infatti, valorizzata la pericolosità sociale dell'imputato con argomentazioni congruenti con le modalità e gravità dei fatti: il motivo di ricorso al riguardo è, pertanto, generico e manifestamente infondato;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es nsore