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Ordinanza — n. 37617/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not permitted in legality proceedings under Art. 385 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's denial of non-prosecution based on the duration of the escape, claiming the facts were merely complained about rather than legally contested. The court ruled that such arguments constitute mere factual grievances prohibited in legality proceedings, as the lower court had already correctly addressed the lack of proven duration for the escape offense.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in legality proceedings cannot be based on mere factual complaints or alternative readings of evidence, as the court's role is limited to reviewing legal errors, not re-evaluating factual findings already properly assessed by the trial judge.

Parole chiave

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legality proceedings mere factual complaints non-prosecution defense escape offense duration Italian Penal Code admissibility of appeal court costs and fine motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cerniglia Giusto, nato a Palermo il 15/4/1970 avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., reato commesso il 17 gennaio 2016, e dell'elemento psicologico, correttamente argomentati sulla scorta delle prove di cui il ricorrente propone una lettura alternativa; ek.

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto di cui non stata accertata la durata (l'imputato era stato sorpreso a seguito di una telefonata anonima in un chiosco-bar); • Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Oella Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere,,retore Il Presid