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Ordinanza — n. 37616/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, rejecting claim of special leniency due to generic reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's exclusion of special leniency was based on generic, repetitive, and unfounded reasoning. The court rejected this, finding the first-instance judgment properly considered the specific modes of the offense and the trivial reasons for escape as indicators of high intent and offensiveness.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged error in reasoning is generic, repetitive, and manifestly unfounded when the lower court's decision is based on specific factual circumstances and the intensity of the offender's intent.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic reasoning special leniency escape from detention intent and offensiveness aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale estradizione semplificata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVRAMI ADRIAN nato il 09/03/1976 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Avrami Adrian, che contesta la correttezza della motivazione con la quale è stata esclusa la speciale tenuità del fatto è generico, reiterativo e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo alle modalità del fatto e ai futili motivi dell'allontanamento dal luogo di detenzione, indicativi della intensità del dolo e della offensività della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliet estensore Il Iresidente