Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic and reiterative grounds lacking new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by De Luca and the Fumuso brothers inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants contested the lower court's reasoning regarding criminal liability and the calculation of prescription suspension periods. The court rejected these arguments as generic, reiterative of previously examined points, and manifestly unfounded based on the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new grounds; generic or reiterative arguments that merely restate censure already dismissed by the trial court are inadmissible in the stage of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/03/1977 FUMUSO ANGELO MAURIZIO nato a PALERMO il 02/10/1978 FUMUSO FRANCESCO ANTONINO nato a PALERMO il 03/07/1967 FUMUSO ANTONINO nato a PALERMO il 21/06/1995 LUCANIA ANTONINO nato a PALERMO il 10/12/1986 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Fumuso Angelo Maurizio, Fumuso Francesco Antonino, Fumuso Antonino, Lucania Antonino e De Luca Giuseppe, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; considerato che il primo motivo di ricorso dell'avv.
Zanghì è generico, articolato in fatto e diretto a prospettare una tesi alternativa a fronte della ritenuta superfluità dell'integrazione probatoria richiesta per la completezza del quadro probatorio e la irrilevanza dell'assenza di contatti solo per il breve lasso di tempo segnalato (v. pag. da 7 a 12); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, risultando chiarito che il fatto fu commesso e accertato il 31 luglio 2013 (pag. 10-11) e che del tutto correttamente il rinvio disposto all'udienza del 12 luglio 2018 è stato calcolato quale sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del differimento in mancanza di prevedibile durata dell'impedimento per motivi di salute in conformità all'orientamento di questa Corte, riportato in sentenza (pag. 6); considerato che il primo motivo di ricorso dell'avv.
Pisciotta è generico alla luce della motivazione sulla responsabilità dell'imputato e del suo coinvolgimento nella vicenda; che anche il secondo motivo è meramente reiterativo e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 13); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglien stensore I