Italian Court dismisses appeal on criminal liability for threatening police officers with electric cables.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Ahmetovic Toni and Salkanovic Romina inadmissible. The court ruled that the first ground, contesting the logic of the conviction for Article 337 of the Penal Code, consisted merely of factual complaints and a fragmented reading of evidence, which the lower court correctly evaluated to find intent and suitability of conduct. The second ground regarding the crime of insult was also rejected as it failed to contradict the finding that the incident occurred in a public area with numerous witnesses. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or fragmented evidence readings are inadmissible in a judgment of legality when the lower court's evaluation of conduct's suitability and intent is not evidently illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ahmetovic Toni, nato a Bihac, il 8/8/1973 Salkanovic Romina, nata a Meulan, il 26/9/1973 avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di RomandeAt....Y:5 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo (comune ai ricorrenti) motivo di ricorso, che contesta la illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. cod. pen. per inidoneità della condotta a condizionare l'operato degli agenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e sulla scorta di una lettura molto frammentaria e parziale degli elementi di prova, correttamente valorizzati dal giudice di merito per inferirne la idoneità della condotta e il dolo, in presenza di condotta quale quella di minacciare l'uso di un cavo elettrico intorno al collo dell'operatore o strappargli dalle mani i documenti, condotta, questa, agìta dall'imputata.
L'efficacia minatoria della condotta va, invero, ricostruita sulla idoneità ad incutere timore e coartare la volontà del destinatario piuttosto che sul risultato che, nel caso in esame, non è stato raggiunto poiché l'operazione di polizia è pervenuta alla sua naturale conclusione. Anche il motivo di ricorso proposto nell'interesse della Salkanovic sulla insussistenza del reato di oltraggio è versato in fatto e non contrasta i rilievi della sentenza impugnata sulla presenza di numerose persone che facevano da scenario alla vicenda svoltasi in un'area pubblica, abusivamente occupata.
Considerato che i comuni motivi dei ricorsi che attengono all'entità della pena ed alla mancata applicazione con prevalenza sulla recidiva delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, sono manifestamente infondati in presenza di valutazioni del giudice di merito insindacabili nel giudizio di legittimità perché non evidentemente illogiche essendo il risultato dell'apprezzamento delle concrete modalità della condotta, protrattasi nel tempo e oggettivamente minatoria, e, pertanto, espressiva di pericolosità sociale degli imputati;
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consiglier tensore Ill