Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37613/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic assertions on fraud conviction and procedural costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37613/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for fraud, arguing generic defects in the lower court's reasoning regarding the defendant's fraudulent conduct and residence transfer. The court rejected these grounds because the arguments were merely assertive rather than specific legal censure, and the lower court's decision was found complete and legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 388, comma 1, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: Generic and merely assertive censure on the constitution of the crime or defects in reasoning are inadmissible in cassation proceedings, requiring specific legal criticism to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic censure fraud conviction residence transfer procedural costs cassation review specific legal criticism cambiamento di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 388, comma 1, cod. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Campione Gesualdo, nato a Enna il 24/8/1970 avverso la sentenza del 7/12/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche e meramente assertive della esistenza del vizio di violazione di legge - sulla configurabilità del reato- e vizio di motivazione che, invece, la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e giuridicamente ineccepibile nella ricostruzione della condotta fraudolenta posta in essere dall'imputato, al fine di sottrarsi alla procedura di esecuzione avviata nei suoi confronti dalla ex moglie, trasferendo, simulatamente, la propria residenza in luogo diverso onde non consentire il pignoramento;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere tensore Il President