Cassation court dismisses appeal as factual re-evaluation exceeds scope of legality review on drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had convicted the defendant based on factual evidence, specifically the possession of a precision scale and cutting substance typically used for splitting street drug doses. The cassation court rejected the claim that the conviction violated the law regarding personal use exemptions, ruling that such factual re-evaluation falls outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal based on alleged violation of law regarding personal use exemptions is inadmissible when it merely requests a re-evaluation of factual circumstances, such as the presence of specific tools for drug splitting, which exceeds the scope of the legality review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sirna Vincenzo, nato a Catania il 16/7/1981 avverso la sentenza del 2/2/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo - violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato contestato e mancata assoluzione per la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivo personale - che sottende una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità.
La Corte di appello, invero, ha motivato la condanna, ritenendo comprovata la destinazione alla cessione dello stupefacente detenuto, valorizzando le circostanze dì fatto poiché l'imputato deteneva un bilancino di precisione e sostanza da taglio normalmente utilizzabili per il frazionamento di dosi da strada. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidinte