Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Efia Moustapha inadmissible for being generic and merely assertive. The appellant challenged a second-instance ruling regarding the sentencing for drug trafficking, arguing flaws in the application of the recidivism rule and the final penalty calculation. The court rejected these claims because the lower court's decision to exclude the continuation of offenses was based on a distinct analysis of concrete conduct severity rather than procedural errors, rendering the appeal devoid of substantive merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is proposed for generic and merely assertive reasons regarding the existence of defects in the application of the recidivism rule, when the lower court's decision is based on a distinct analysis of the concrete severity of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da efia Moustapha, nato a Maka Bragueye (Senegal) il 6/12/1974 Goe rz^ avverso la sentenza del 22/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di trattamento sanzionatorio, che, eliminato l'aumento per la continuazione tra reati, è stato determinato in misura prossima al minimo edittale (mesi nove di reclusione) valorizzando la non particolare tenuità della condotta di cessione di sostanza stupefacente e il quantitativo di droga detenuta.
Alcuna contraddittorietà inficia la sentenza poiché la decisione di escludere la continuazione dei reati di detenzione e cessione (oggetto di autonome contestazioni) su un piano diverso da quello della gravità in concreto della condotta;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.