Ordinanza — n. 37607/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE VINCENZO nato a PARTINICO il 27/12/1970 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vitale Vincenzo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche risulta generico e meramente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che con completa motivazione hanno dato conto degli elementi considerati per giustificarlo (pag. 3 e 4); considerato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie ( precedenti penali numerosi e recenti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37607/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4); considerato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie ( precedenti penali numerosi e recenti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE VINCENZO nato a PARTINICO il 27/12/1970 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vitale Vincenzo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche risulta generico e meramente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che con completa motivazione hanno dato conto degli elementi considerati per giustificarlo (pag. 3 e 4); considerato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie ( precedenti penali numerosi e recenti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere ?stensore Presidente