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Ordinanza — n. 37604/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALI' (CUI 03F4E8P) nato il 02/03/1987 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Fall Alì, che contesta l'eccessività della pena non è deducibile in questa sede, oltre a risultare generico e meramente reiterativo specie a fronte della motivazione resa in sentenza, che dà conto degli elementi considerati per giustificare lo scostamento dal minimo edittale (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena alleggerimento della pena sanzione sostitutiva adeguamento della pena attenuazione libera della pena errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALI' (CUI 03F4E8P) nato il 02/03/1987 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Fall Alì, che contesta l'eccessività della pena non è deducibile in questa sede, oltre a risultare generico e meramente reiterativo specie a fronte della motivazione resa in sentenza, che dà conto degli elementi considerati per giustificare lo scostamento dal minimo edittale (pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigli e estensore Il Presidente