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Ordinanza — n. 37594/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive fine as generic and not deducible on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Stefano Gesnelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gesnelli argued the sole pecuniary penalty was excessive, but the court found this claim generic and merely reiterative given the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the specific grounds for contesting the penalty's excessiveness were not properly deducible at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming excessive pecuniary penalty is inadmissible if the claim is generic, merely reiterative, and fails to add new arguments beyond the fully motivated first-instance judgment.

Parole chiave

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excessive pecuniary penalty inadmissible appeal generic claim reiterative argument Corte di Cassazione procedural inadmissibility court costs sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GESNELLI STEFANO nato a TORINO il 26/09/1988 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Gesnelli Stefano, che contesta l'eccessività della pena non è deducibile in questa sede, oltre a risultare generico e meramente reiterativo, specie a fronte della completa motivazione resa in sentenza, che dà conto dei parametri valutati e degli elementi considerati per giustificare lo scostamento dal minimo edittale della sola pena pecuniaria ( pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente