Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37591/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37591/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37591/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cortello Stefano, nato a Cuorgnè il 17/12/1984 avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635, secondo comma, cod. pen.), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure indeterminate e reiterative di questioni (in punto di dolo e di ricorrenza dell'atto di ufficio, rilevante ai fini della qualificazione dell'atto di opposizione come vero e proprio reato di resistenza piuttosto che mera fattispecie di tentativo di lesioni) esaminate e risolte con applicazione di corretti criteri giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37591/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635, secondo comma, cod. pen.), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure indeterminate e reiterative di questioni (in punto di dolo e di ricorrenza dell'atto di ufficio, rilevante ai fini della qualificazione dell'atto di opposizione come vero e proprio reato di resistenza piuttosto che mera fattispecie di tentativo di lesioni) esaminate e risolte con applicazione di corretti criteri giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito danneggiamento azione di risarcimento danni da sequestro motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cortello Stefano, nato a Cuorgnè il 17/12/1984 avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635, secondo comma, cod. pen.), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure indeterminate e reiterative di questioni (in punto di dolo e di ricorrenza dell'atto di ufficio, rilevante ai fini della qualificazione dell'atto di opposizione come vero e proprio reato di resistenza piuttosto che mera fattispecie di tentativo di lesioni) esaminate e risolte con applicazione di corretti criteri giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preildente