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Ordinanza — n. 37590/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37590/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Favorido Marco Luca Massimo, nato a Monza il 29/10/1970 avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, aspetti già adeguatamente esaminati e logicamente argomentati dalla Corte di appello sul punto del dolo e dell'accordo dell'imputato con Paolo Domenico Repetto, in forza del quale ne è dimostrata la partecipazione e il consapevole contributo alla condotta illecita (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata che ha ricostruito il tenore dei rapporti dell'imputato con il Repetto; la riconducibilità al ricorrente della denuncia di smarrimento degli assegni; la riconducibilità a questi della società I.I.S Infrastrutture beneficiaria del pagamento recato dai titoli, emessi dal Repetto);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37590/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata che ha ricostruito il tenore dei rapporti dell'imputato con il Repetto; la riconducibilità al ricorrente della denuncia di smarrimento degli assegni; la riconducibilità a questi della società I.I.S Infrastrutture beneficiaria del pagamento recato dai titoli, emessi dal Repetto);

Parole chiave

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denuncia mendace inchiesta per falsità atti accuse di truffa messa in circolazione di monete false uso di false generalità irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Favorido Marco Luca Massimo, nato a Monza il 29/10/1970 avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, aspetti già adeguatamente esaminati e logicamente argomentati dalla Corte di appello sul punto del dolo e dell'accordo dell'imputato con Paolo Domenico Repetto, in forza del quale ne è dimostrata la partecipazione e il consapevole contributo alla condotta illecita (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata che ha ricostruito il tenore dei rapporti dell'imputato con il Repetto; la riconducibilità al ricorrente della denuncia di smarrimento degli assegni; la riconducibilità a questi della società I.I.S Infrastrutture beneficiaria del pagamento recato dai titoli, emessi dal Repetto);

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec