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Ordinanza — n. 37589/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37589/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Naji Ayoub, nato in Marocco il 6/10/2000 2.Rkik Brahim, nato in Marocco il 26/11/1971 avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che il difensore di Rkik Brahim ha ricevuto avviso della fissazione dell'odierna udienza; Ritenuto che il ricorso proposto dal difensore di Rkik Brahim è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivo di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37589/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che ricorso di Naji Ayoub è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti af pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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doppia punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata contravvenzione bagatellare allegazioni di persecuzione contraddittorie riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Naji Ayoub, nato in Marocco il 6/10/2000 2.Rkik Brahim, nato in Marocco il 26/11/1971 avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che il difensore di Rkik Brahim ha ricevuto avviso della fissazione dell'odierna udienza; Ritenuto che il ricorso proposto dal difensore di Rkik Brahim è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivo di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato;

Ritenuto che ricorso di Naji Ayoub è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti af pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estenso e Il Presid