Ordinanza — n. 37586/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BOUBA nato il 03/03/1997 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Diop Bouba, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale nonostante la ritenuta continuazione tra i reati giudicati con sentenze irrevocabili (1-3-4 del certificato penale) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3, ove si giustifica la valutazione e si esclude l'incompatibilità tra continuazione e recidiva in linea con l'orientamento di questa Corte riportato in sentenza e ribadito ancora da Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Rv. 280310); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37586/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3, ove si giustifica la valutazione e si esclude l'incompatibilità tra continuazione e recidiva in linea con l'orientamento di questa Corte riportato in sentenza e ribadito ancora da Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Rv. 280310); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BOUBA nato il 03/03/1997 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Diop Bouba, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale nonostante la ritenuta continuazione tra i reati giudicati con sentenze irrevocabili (1-3-4 del certificato penale) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3, ove si giustifica la valutazione e si esclude l'incompatibilità tra continuazione e recidiva in linea con l'orientamento di questa Corte riportato in sentenza e ribadito ancora da Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Rv. 280310); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliereptensore Il Presidente