Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37585/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37585/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLA PAPE nato il 05/12/1993 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Balla Pape, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 e 5, ove si giustifica il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità in ragione del numero delle dosi, della purezza dello stupefacente, delle modalità di detenzione e confezionamento della cocaina); ritenuto che anche il secondo motivo con cui si censura l'eccessività della pena inflitta è generico e manifestamente infondato a fronte della completa e puntuale motivazione resa, che ha attribuito rilievo assorbente ai precedenti penali specifici e numerosi dell'imputato e alla dimostrata perdurante pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 37585/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda proporzionalità della pena adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/90
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLA PAPE nato il 05/12/1993 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Balla Pape, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 e 5, ove si giustifica il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità in ragione del numero delle dosi, della purezza dello stupefacente, delle modalità di detenzione e confezionamento della cocaina); ritenuto che anche il secondo motivo con cui si censura l'eccessività della pena inflitta è generico e manifestamente infondato a fronte della completa e puntuale motivazione resa, che ha attribuito rilievo assorbente ai precedenti penali specifici e numerosi dell'imputato e alla dimostrata perdurante pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.