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Ordinanza — n. 37582/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37582/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37582/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Moreno Catizzone, nato a Asti il 11/12/1996 avverso la sentenza del 2/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della sussistenza del reato e della destinazione alla cessione dello stupefacente detenuto ha valorizzato le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato che non aveva dimostrato la recente dipendenza da eroina essendo la documentazione prodotta risalente nel tempo; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e diniego di applicazione della pena sospesa a fronte di un precedente specifico che, secondo le logiche argomentazioni del giudice di merito, ne conferma il collegamento perdurante con il circuito di spaccio, ostativo a formulare un giudizio prognostico favorevole;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37582/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Moreno Catizzone, nato a Asti il 11/12/1996 avverso la sentenza del 2/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della sussistenza del reato e della destinazione alla cessione dello stupefacente detenuto ha valorizzato le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato che non aveva dimostrato la recente dipendenza da eroina essendo la documentazione prodotta risalente nel tempo; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e diniego di applicazione della pena sospesa a fronte di un precedente specifico che, secondo le logiche argomentazioni del giudice di merito, ne conferma il collegamento perdurante con il circuito di spaccio, ostativo a formulare un giudizio prognostico favorevole;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze menomazione psichica somministrazione coatta di farmaci sostanze soggette a restrizione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Moreno Catizzone, nato a Asti il 11/12/1996 avverso la sentenza del 2/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della sussistenza del reato e della destinazione alla cessione dello stupefacente detenuto ha valorizzato le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato che non aveva dimostrato la recente dipendenza da eroina essendo la documentazione prodotta risalente nel tempo; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e diniego di applicazione della pena sospesa a fronte di un precedente specifico che, secondo le logiche argomentazioni del giudice di merito, ne conferma il collegamento perdurante con il circuito di spaccio, ostativo a formulare un giudizio prognostico favorevole;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es sore Il Pre